Diritto internazionale

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  • Il primo profilo di criticità è quello che emerge adottando una prospettiva gender, si va a vedere come la Corte si compone in termini di uomo-donna. Un articolo del 2023 affronta il tema della composizione femminile all'interno delle corti, se si guarda la composizione ad oggi il 25% della Corte è composta da donne, il restante 75% è maschile. Il 25%, che può sembrare particolarmente basso è in realtà un enorme conquista per la ICJ, perché se si estende il focus temporale e se si va a vedere dall'inizio il numero cala drasticamente. Prima ci sono state 3 donne in 60 anni, oggi 4 donne in un unico giro. La diversità fatica ad affermarsi, è importante assicurare quindi le diverse rappresentanza, perché persone diverse ragionano in modo diverso, si interpreta il diritto in modo diverso, soprattutto laddove il diritto va a toccare interessi prevalentemente femminili (es. tematica dell'aborto). La ICJ sta cercando di colmare la mancanza, con la speranza di aumentare la quota rosa.
  • Il secondo problema riguarda la tematica post-coloniale >> come si integra la lettura in un qualcosa di tecnico come la scelta del giudice? Es. Il presidente Salam è del Libano (diploma a Parigi, laurea ad Harvard) à tanti membri che a primo impatto potrebbero rappresentare il proprio paese hanno conseguito gli studi in paesi europei, non rappresentando a pieno il proprio paese di origine. Tutti i giudici della Corte sono passati per l'Europa e in particolare sono passati o per la Francia o per gli Stati Uniti >> c'è ancora una sorta di imperialismo per la fase di selezione dei giudici, che in qualche modo consolida la tematica post-coloniale. L'integrazione non è altro che formale.
  • Norma primaria
    Norma di diritto internazionale che crea un diritto o un obbligo
  • Norma secondaria
    Norma che disciplina le conseguenze della violazione della norma primaria, disciplina la reazione all'illecito internazionale
  • Non esiste un rapporto gerarchico tra le norme primarie e secondarie
  • Elemento soggettivo dell'illecito internazionale
    Rappresenta la riferibilità della condotta ad un determinato stato, cioè se è possibile attribuire la condotta ad uno stato specifico (es. genocidio, tortura)
  • Elemento oggettivo dell'illecito internazionale
    Identifica il contenuto della norma violata, concretamente l'obbligo o il diritto che uno stato ha violato nel diritto internazionale
  • Gli elementi soggettivo e oggettivo dell'illecito internazionale sono entrambi necessari, se ne viene meno uno non si può parlare di illecito internazionale
  • Il danno non è un elemento costitutivo dell'illecito internazionale, si può parlare di illecito senza danno, mantenendo comunque la responsabilità dello stato
  • La qualificazione di un atto come internazionalmente illecito è regolata esclusivamente dal diritto internazionale, è irrilevante la qualificazione dello stesso atto come lecito in base al diritto interno
  • Qualunque organo statale può commettere un illecito internazionale, non è rilevante se l'organo in questione sia legislativo, esecutivo o giudiziario o altro, e neanche la posizione che l'organo ha all'interno del proprio ordinamento o se sia apicale
  • I privati cittadini non sono soggetti di diritto internazionale, in quanto non sono destinatari di diritti e obblighi in ambito internazionale
  • Articolo 9

    La condotta di una persona o di un gruppo di persone sarà riferibile allo stato se il gruppo sta nei fatti esercitando elementi di potere governativo e se questi poteri vengono esercitati in assenza di un contrasto dello stato di appartenenza
  • Costituisce un illecito internazionale ogni atto che non sia in conformità con una norma primaria
  • Il mancato rispetto dell'accordo ha creato un secondo illecito, la norma primaria violata non era più l'esplosione della nave; l'illecito è diventato meno grave: rispetto accordi di detenzione.
  • Articolo 13
    Un atto di uno Stato non costituisce una violazione di un obbligo internazionale a meno che lo Stato non sia vincolato dall'obbligo in questione al momento in cui l'atto è compiuto.
  • Consenso dell'avente diritto (Articolo 20)
    Il consenso validamente dato dallo stato in merito ad un atto compiuto da un altro stato preclude la responsabilità di questo stato nella misura in cui la condotta rimanga all'interno dei confini del consenso. Il consenso valido vuol dire "consenso liberamente prestato", lo stato che da il consenso non deve essere oggetto di pressioni o minacce di nessun tipo.
  • internazionale a meno che lo Stato non sia vincolato dall'obbligo in questione al momento in cui l'atto è compiuto
  • Circostanze di esclusione dell'illiceità (cause di giustificazione)
    Eccezioni alla regola, circostanze in presenza delle quali è possibile eliminare l'antigiuridicità della condotta, eliminando le conseguenze dell'illecito
  • Articolo 20 - Consenso dell'avente diritto

    Il consenso della "vittima" esclude la responsabilità di quello stato che in circostanze ordinarie sarebbe responsabile
  • Consenso valido
    1. Consenso liberamente prestato, lo stato che da il consenso non deve essere oggetto di pressioni o minacce di nessun tipo
    2. Il consenso determina i confini di legittimità della condotta dell'altro stato, non si può fare più di quanto ci sia stato chiesto di fare
  • Problema: il consenso determina, sul piano delle relazioni internazionali, che viene manifestato da un soggetto che può vincolare lo stato, cioè il soggetto che fisicamente da il consenso ad una determinata condotta straniera, deve rappresentare legittimamente lo stato di cui il consenso si tratta
  • Esempi di problemi di consenso
    • Nel 2014, quando sono iniziati i primi interventi militari della Crimea, la presenza di militari russi sul territorio era stata inizialmente giustificata dall'invito ad intervenire, invito che era stato fatto dall'ex presidente ucraino
    • Nella "guerra al terrore", gli USA bombardavano alcuni villaggi in Pakistan, nella speranza di poter eliminare il terrorismo, perché il Pakistan esprimeva il proprio consenso
  • Articolo 21 - Legittima difesa
    L'uso della forza è sempre vietato salvo che non si agisca in regime di legittima difesa, quindi una risposta ad un uso della forza che si subisce
  • Articolo 22 + Integrazione Articolo 49 e seguenti - Contromisure

    Le contromisure sono un illecito, una condotta illecita, una violazione di una norma primaria, poste in essere da uno stato che si assume essere vittima di un primo illecito
  • Esempio di contromisure
    • In risposta alle violazioni sulle regole relative alla libera circolazione delle merci da parte della presidenza Trump, l'Italia ha messo dei dazi nei confronti dei beni americani importati in Italia, a titolo di contromisura
  • Limiti alle contromisure
    • Sono limitate al non rispetto temporaneo di obblighi internazionali dello Stato che agisce nei confronti dello Stato responsabile
    • Devono essere proporzionate alla difesa eseguita, la risposta che viene data non deve essere eccessiva rispetto alla violazione e al danno eseguito
  • Articolo 23 - Forza maggiore

    Evento esterno e irresistibile che porta lo stato a violare una norma di diritto internazionale, lo stato non vorrebbe violare la norma ma non ha nessuna possibilità di fare altrimenti
  • Articolo 24 - Distress (estremo pericolo)

    Le conseguenze negative dell'illecito sono escluse se l'autore in questione non ha altro modo di evitare la morte di persone sotto la propria cura
  • Articolo 25 - Stato di necessità

    Lo stato è consapevole di violare una norma internazionale, vuole violarla perché violando la norma si tutela un interesse essenziale dello stato
  • Articolo 31 - Obbligo di riparazione
    Risarcimento, di cui ne esistono diversi: ripristino della situazione ex-ante, compensazione, soddisfazione
  • Procedura di invocazione della responsabilità
    1. Lo stato vittima deve notificare allo stato danneggiante, sia l'esistenza dell'illecito che ha rilevato, sia indicare contestualmente le eventuali contromisure che intende adottare
    2. Dopo la comunicazione, lo stato deve aspettare due mesi prima di adottare eventuali contromisure, dando tempo all'altro stato di adeguarsi al diritto internazionale
  • Negli obblighi erga omnes, anche uno stato non direttamente vittima dell'illecito può invocare la responsabilità di quello stato che sta commettendo l'illecito
  • Responsabilità da illecito da parte delle organizzazioni internazionali
    Proposta di articoli da parte della Commissione del diritto internazionale del 2011, che a differenza di quello dell'illecito statale, è stata molto più osteggiata dagli stati
  • Il progressivo del diritto internazionale non si limita a codificare il diritto esistente, questo ha bloccato la proposta ancora di più
  • Nonostante ciò, i giudici dei singoli stati guardano a questa proposta quasi come se fosse il punto di riferimento della materia, le corti nazionali a fronte della confusione nella ricostruzione del diritto internazionale si adeguano e si adagiano sulla proposta della commissione di diritto internazionale
  • La proposta riesce a guidare la prassi statale promuovendo uno sviluppo del diritto internazionale
  • Dal punto di vista contenutistico sono estremamente ed assolutamente coerenti sulla proposta di articoli sulla responsabilità stati, la nozione di illecito non cambia, e non cambiano neanche le conseguenze dell'illecito
  • Articolo 6
    Quando l'agente agisce come organo interno "la condotta idi un organo o di un agente nell'adempimento delle proprie funzioni, sarà considerata condotta attribuibile all'organizzazione internazionale"
  • Articolo 7
    "la condotta di un organo statale messo a disposizione di un org. Int. sarà considerata condotta dell'organizzazione se l'org. Int. che riceve in dotazione l'agente esercita su di esso un controllo effettivo"