Pace di Costanza

Cards (17)

  • Art. 1
    L'imperatore riconosce alle città le regalie e le loro consuetudini. L'imperatore rinuncia ad una serie di azioni giuridiche e di diritto.
  • Art. 2
    "vogliamo che tutti i rimanenti diritti regi siano determinati in questo modo: il vescovo del luogo gli uomini della città e dell'episcopato eleggano delle persone di buona fama, che ritengono idonee a tale scopo, e che non manifestino odio speciale o privato contro la nostra maestà nè contro le città; costoro giureranno che in buona fede senza frode indagheranno e che consegneranno i diritti ritrova, i quali spettano in particolare alla nostra maestà"
  • Art. 3

    "qualora riteniate che non sia necessario effettuare questa ricerca, chiediamo un senso di 2000 marchi d'argento all'anno; tuttavia se questa cifra sarà considerata elevata sarà con equità diminuita"
  • Art. 4
    l'imperatore si impegna a non ricevere dei ricorsi circa la definizione delle prerogative del punto 1
  • Art. 5
    L'imperatore riconosce tutte le concessioni che sono state precedentemente effettuate
  • Art. 7
    L'imperatore annulla ogni concessione che era stata effettuata a danno o a pregiudizio delle città
  • Art. 8
    i consoli sono investiti dal vescovo e solo in via residuale dai delegati dell'imperatore. Si pretende che ogni 5 anni debbano essere reinvestiti
  • Art. 11
    aggiunge che prima di assumere la carica devono prestare giuramento di fedeltà all'imperatore.
  • Art. 12
    Vi è una richiesta di giuramento per tutti i vassalli. Anche tutti gli uomini tra i 15 fino ai 70 anni devono prestare giuramento.
  • Art. 13

    vengono perdonati i vassalli infedeli che durante la guerra o il periodo di tregua non chiesero l'investitura oppure non prestarono i dovuti servizi milirari.
  • Art. 15
    vengono perdonati da parte dell'imperatore tutti i furti, i danni e le offese che ha subito
  • Art. 20 c. 2
    "siano annullate quelle sentenze che sono state pronunciate contro gli aderenti alla Lega a causa della guerra della guerra e della discordia o del conflitto con la Chiesa"
  • Art. 22
    "abbiamo ricevuto nella pienezza nel nostro perdono e abbiamo rimesso ogni offesa al nostro partito con clemenza imperiale al marchese Opizone"
  • Art. 16
    "non faremo una lunga sosta con il nostro esercito in un territorio episcopale a loro danno"
  • Art. 40
    le città della lega con i loro rappresentanti vengopno ricordati
  • Art. 41
    Schieramento filoimperiale
  • Art. 39
    Riportati tutti i rappresentanti dell'impero