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  • Contratto di somministrazione

    Contratto con il quale un soggetto detto somministratore si obbliga a fornire manodopera all’utilizzatore, dietro il pagamento di un corrispettivo
  • Somministratore
    Agenzia di somministrazione iscritta ad un apposito albo
  • Il somministratore deve presentare un capitale sociale minimo di 600.000 euro
  • Il somministratore deve versare una cauzione pari a 350.000 euro
  • Il somministratore deve presentare almeno 4 sedi in 4 regioni diverse
  • Attività di somministrazione
    • Fornitura di manodopera
    • Somministrazione specializzata
    • Intermediazione
    • Ricollocamento professionale
    • Ricerca e selezione del personale
  • Utilizzatore
    Può essere sia un datore di lavoro imprenditore sia non imprenditore
  • È richiesta la forma scritta a pena di nullità
  • In caso di nullità
    Il lavoratore somministrato è considerato come lavoratore a tempo indeterminato
  • IL LAVORATORE SOMMINISTRATO viene assunto dall’agenzia di somministrazione
  • Il contratto di somministrazione può essere a tempo determinato o indeterminato
  • Il contratto di somministrazione a tempo determinato può avere una durata massima di 12 mesi senza causali
  • Causali per durata superiore a 12 mesiNEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
    • Esigenze tecniche e oggettive estranee all’attività ordinaria
    • Esigenze dovute ad incrementi significativi, temporanei e non programmabili 3.ESIGENZE INDIVIDUATE DAL CONTRATTO COLLETTIVO.
  • Se non sono rispettati tali causali
    Il rapporto di lavoro si trasforma in contratto a tempo indeterminato
  • Il contratto di somministrazione può essere prorogato per atto scritto e con il consenso del lavoratore
  • Il contratto di somministrazione può essere rinnovato solo in presenza di esigenze tecniche e oggettive estranee all’attività ordinaria
  • Il contenuto del contratto di somministrazione include gli estremi di autorizzazione, il numero di lavoratori da somministrare, i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, data di inizio e durata della missione, la qualifica e le mansioni con il livello di inquadramento, orario e luogo di lavoro
  • In assenza dei primi 4 requisiti, la somministrazione è di tipo irregolare
  • Limiti quantitativi
    • I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo indeterminato non possono superare il 20%
    • I lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non possono superare il 30%
  • Sono esclusi da tale limite i lavoratori in mobilità e i disoccupati da più di 6 mesi
  • Il rapporto triangolare è tra l’agenzia di somministrazione, l’utilizzatore e il lavoratore somministrato
  • L’agenzia di somministrazione e l’utilizzatore stipulano un contratto di somministrazione
  • L’utilizzatore e il lavoratore somministrato stipulano un contratto di lavoro subordinato
  • L’utilizzatore e l’agenzia di somministrazione sono obbligati solidalmente per la corresponsione della retribuzione e dei contributi previdenziali al lavoratore
  • L’agenzia di somministrazione esercita il potere disciplinare
  • L’utilizzatore esercita il potere di controllo e il potere direttivo
  • Il lavoratore ha il diritto di ricevere lo stesso trattamento normativo ed economico, a parità di mansioni svolte
  • È vietata la somministrazione per sostituzione di lavoratori che abbiano esercitato il diritto di sciopero
  • È vietata la somministrazione nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto all’obbligo di valutazione dei rischi
  • È vietata la somministrazione presso unità produttive in cui nei 6 mesi precedenti siano avvenuti dei licenziamenti collettivi
  • È vietata la somministrazione presso unità produttive in cui vi sia una riduzione dell’orario di lavoro o una sospensione dell’attività lavorativa
  • Un lavoratore può essere somministrato a tempo indeterminato solo se è stato assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione
  • La somministrazione differisce dall’appalto, in quanto nel primo caso non si esercita un’attività produttiva
  • Contratto a termine
    Contratto di lavoro subordinato cui viene apposto un termine finale, al verificarsi del quale si estingue automaticamente il rapporto di lavoro
  • Il contratto a termine è disciplinato dalla legge 81/2015
  • Il contratto a termine acausale può avere una durata massima di 12 mesi
  • Causali per durata massima di 24 mesi

    • Esigenze produttive dovute ad incrementi temporanei
    • Esigenze oggettive e tecniche estranee alla gestione ordinaria
    • Esigenze specifiche previste dalla contrattazione collettiva
  • Il contratto a termine può essere prorogato per massimo di 4 volte nei 24 mesi di durata
  • Alla quinta proroga
    Il rapporto di lavoro si trasforma automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
  • Il lavoratore assunto a tempo determinato ha diritto al medesimo trattamento economico e normativo