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  • ordinamento penitenziario
    Complesso di norme che disciplinano l'esecuzione della pena e delle misure che possono essere applicate in alternativa alla pena, lo svolgimento della vita carceraria, i contatti con la realtà esterna
  • Fonti normative
    • Legge di ordinamento penitenziario
    • Regolamento di esecuzione
    • Norme che si applicano ai minorenni
  • L'ordinamento penitenziario disciplina:
  • L. n. 354/1975
  • D.P.R. n. 230/2000
  • D.lgs. n. 121/2018
  • Aspetti disciplinati dall'ordinamento penitenziario
    • Gli obblighi dei detenuti e le conseguenze che derivano dalla loro violazione
    • I diritti dei detenuti e gli strumenti di tutela attivabili
    • I benefici penitenziari e le misure alternative alla detenzione
  • Funzione retributiva della pena
    La pena serve a compensare il danno provocato mediante un'afflizione, una punizione proporzionata ad esso
  • Funzione general-preventiva della pena
    La pena serve a indurre tutte le persone a rispettare la legge, perchè l'applicazione della pena al condannato rappresenta un deterrente per tutti gli altri
  • Funzione special-preventiva della pena
    La pena serve ad evitare che il reo torni a violare la legge penale, mediante la neutralizzazione del reo o la risocializzazione/rieducazione del condannato
  • L'art. 27, co. 3 Cost. impone a tutti gli operatori penitenziari di tendere alla risocializzazione dei condannati
  • Art. 13 Cost.
    Tutela della libertà personale, che può subire restrizioni solo nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge e solo con un provvedimento dell'Autorità giudiziaria
  • L'art. 13 co. 4 Cost. richiede il rispetto della personalità e dignità della persona sottoposta a restrizioni, con il divieto assoluto di compiere atti arbitrari di violenza o di coercizione
  • La L. 354/1975 è una legge statale contenente disposizioni di carattere generale, mentre il D.P.R. 230/2000 è un regolamento contenente disposizioni più specifiche
  • Fonti interne
    • Decreti ministeriali
    • Circolari emanate dall'Amministrazione penitenziaria
    • Decisioni della Corte Costituzionale
    • Regolamenti interni di istituto
  • Predisposizione e modifica del Regolamento interno di Istituto
    1. Commissione composta da: Magistrato di sorveglianza, Direttore di istituto, medico, cappellano, preposto alle attività lavorative, un educatore, un assistente sociale
    2. Trasmissione al Provveditore regionale
    3. Approvazione finale da parte del Capo del D.A.P.
  • Materie disciplinate dal regolamento interno di istituto
    • Orari di apertura e chiusura degli istituti
    • Orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata
    • Modalità relative allo svolgimento dei vari servizi predisposti per i detenuti e per gli internati
    • Orari di permanenza nei locali comuni
    • Orari, turni e modalità di permanenza all'aperto
    • Tempi e modalità particolari per i colloqui e la corrispondenza anche telefonica
    • Affissioni consentite e relative modalità
    • Giochi consentiti
    • Casi in cui i detenuti e gli internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro proprietà e quali sono gli effetti di corredo che possono usarsi
    • Orario dei pasti
    • Generi e oggetti di cui è consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione
    • Controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono
    • Momento in cui sono previste le perquisizioni ordinarie
  • Fonti internazionali/sovranazionali
    • Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (ONU, 1966)
    • Convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (ONU, 1984)
    • Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU, 1950)
    • Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (Consiglio d'Europa, 1987)
    • Regole penitenziarie europee (Consiglio d'Europa, 1973, 1987, 2006, 2020)
  • La sentenza Torreggiani del 2013 ha condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 CEDU a causa del sovraffollamento carcerario
  • Sentenza pilota
    Adottata dalla Corte EDU all'esito di una particolare procedura, in cui la Corte invita lo Stato responsabile ad adeguare la legislazione nazionale alla CEDU, indicando le misure di carattere generale che il Governo è tenuto ad adottare entro un lasso di tempo prestabilito
  • Nonostante lo Stato italiano abbia tentato di arginare il problema, le misure adottate furono più che altro idonee a fronteggiare situazioni emergenziali e non si tradussero in riforme strutturali del sistema penitenziario e penale
  • Nel 2013 la Corte EDU, con la sentenza Torreggiani, ha nuovamente condannato l'Italia per la violazione dell'art. 3 CEDU, ritenendo che le condizioni di vita dei detenuti integrassero trattamenti inumani e degradanti
  • La Corte ha invitato l'Italia a risolvere il problema strutturale del sovraffollamento delle carceri, incompatibile con la CEDU
  • La Corte ha esortato tutti gli Stati che non fossero in grado di garantire a ciascun detenuto condizioni detentive conformi all'articolo 3 della Convenzione ad agire in modo da ridurre il numero di persone incarcerate, in particolare attraverso una maggiore applicazione di misure punitive non privative della libertà e tramite una riduzione al minimo del ricorso alla custodia cautelare in carcere
  • Lo spazio detentivo minimo che ciascun detenuto deve avere a disposizione nella camera detentiva è di 3
  • Nella valutazione dello spazio minimo si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo, tra cui rientrano i letti a castello
  • L'attribuzione di uno spazio individuale inferiore al minimo di tre metri quadrati non comporta inevitabilmente e di per sé la violazione dell'art. 3 CEDU, ma fa sorgere soltanto una "forte presunzione"di violazione
  • Tale presunzione di violazione può essere superata quando ricorrono una serie di fattori detti "compensativi" dello spazio ridotto: la brevità del periodo in cui avviene la riduzione dello spazio personale, la sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività, le condizioni dignitose della detenzione in generale
  • Pene
    Misure che conseguono alla commissione di un reato
  • Misure di sicurezza
    Misure che si applicano a chi è considerato socialmente pericoloso, anche se nel momento in cui ha commesso il fatto non era capace di intendere e di volere o lo era in via ridotta
  • Le pene possono essere applicate solo a chi era capace di intendere e di volere nel momento in cui ha commesso il fatto (c.d. imputabile)
  • Le misure di sicurezza si applicano a chi è considerato socialmente pericoloso, anche se nel momento in cui ha commesso il fatto non era capace di intendere e di volere o lo era in via ridotta
  • La durata delle misure di sicurezza detentive non può essere superiore al massimo edittale della pena comminata per il reato commesso
  • Pene principali
    • Pene detentive (ergastolo, reclusione, arresto)
    • Pene pecuniarie (multa e ammenda)
  • Pene accessorie

    • Interdizione dai pubblici uffici
    • Interdizione legale
    • Decadenza dalla responsabilità genitoriale
    • Incapacità di contrattare con la p.a.
  • Le misure di sicurezza possono essere applicate solo a chi, dopo aver commesso un reato o un quasi reato, viene dichiarato "socialmente pericoloso"
  • I parametri che il giudice deve valutare per ritenere sussistente la pericolosità sociale sono la gravità del reato e la capacità a delinquere del reo
  • Misure di sicurezza personali detentive

    • Colonia agricola o casa di lavoro
    • Casa di cura e custodia
    • O.P.G. (ospedali psichiatrici giudiziari)
    • Riformatorio giudiziario
  • Misure di sicurezza personali non detentive
    • Libertà vigilata
    • Divieto di soggiorno
    • Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche
    • Espulsione dello straniero
  • Misure di sicurezza patrimoniali
    • Cauzione di buona condotta