diritto privato

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  • diritti reali minori= Sono diritti reali, ossia diritti sulla cosa e formano un numero chiuso, in quanto sono soltanto 6 i diritti reali minori previsti dalla legge e i privati non possono creare altre tipologie. Si parla della cosiddetta tipicità. Questo rappresenta una differenza radicale con l’ambito obbligatorio, dove l’autonomia è sovrana.
    1. Il diritto reale su cosa altrui ha diritto di seguito o di sequela, in quanto è un diritto sulla cosa opponibile a tutti i successivi proprietari, ossia un diritto che tutti i successivi proprietari della cosa sono tenuti a rispettare. 
    1. Una generale causa di estinzione del diritto reale minore è la confusione, in cui c'è la riunione di due o più cose in una sola. Ad esempio, nel caso di successione ereditaria, il proprietario diventa egli stesso titolare di un diritto reale minore. Perciò, opera una consolidazione: il diritto minore si estingue e la proprietà diventa piena. 
    1. Il termine di prescrizione è ventennale. 
    2. Comprimono la proprietà, in quanto limitano le facoltà spettanti sulla cosa  al proprietario e determinate facoltà possono essere esercitate da una persona diversa dal proprietario. Al loro cessare, la proprietà si riespande (è “elastica”). Si tratta della consolidazione. 
    3. Assumono tradizionalmente il nome di diritti reali su cosa altrui, perchè presuppongono, necessariamente, che altri sia il proprietario della cosa sulla quale si esercitano. 
    1. Possono coesistere su una medesima cosa più diritti reali minori. Ad esempio, l’usufruttuario ha il diritto di usare la cosa altrui e di farne propri i frutti e questo suo diritto può coesistere con la servitù di passaggio sul fondo spettante ad un terzo soggetto. 
  • Il nostro è un sistema di civil law, ossia basato su insieme di regole scritte in codici. 
    Nei paesi di common law, al contrario, le pronunce dei giudici permettono di costituire un precedente, ossia sono vincolanti per tutti i giudici che successivamente saranno chiamati a risolvere casi analoghi, oltre al fatto che permettono la risoluzione di un caso. Perciò, l’autorità giudiziaria produce anche le norme, oltre ad applicarle. 
  • I sistemi di customary law sono basati sulle consuetudini e sulle pratiche di una società. 
    Nei sistemi di muslim law, i precetti religiosi assumono efficacia di legge. 
    Nei sistemi misti, coesistono elementi di civil law e common law. Perciò, le leggi scritte e codificate del civil law possono coesistere con il precedente giurisprudenziale del common law. 
  • Il diritto indica un insieme di regole per la soluzione di conflitti fra gli uomini. 
    La funzione del diritto è proibire l’uso della violenza per la risoluzione dei conflitti e l'applicazione di regole predeterminate, che stabiliscono quale fra gli interessi di conflitto sia degno di protezione e che debba prevalere e quale, invece, debba soccombere. Queste regole nel loro insieme compongono un sistema. 
    Questi sistemi si sono evoluti nel corso del tempo e dello spazio. 
  • L’unità elementare del sistema di diritto è la norma giuridica e il complesso di norme che lo compongono prende il nome di ordinamento giuridico. 
    L’istituto indica più norme tra loro coordinate per assolvere una funzione unitaria. 
  • Ciascuna norma indica un comando o precetto formulato in termini generali e astratti, che è precostituito per la risoluzione uniforme di conflitti. Inoltre, permette di conferire certezza al diritto, in quanto i singoli conoscono in anticipo quali siano i comportamenti leciti e quelli illeciti e gli interessi tutelati o meno del diritto. Inoltre, questo si ricollega alla caratteristica del divieto di irretroattività delle norme, in quanto dispongono solo per il futuro.
  • Le norme sono formulate in termini apparentemente descrittivi, ossia comunicano conoscenze o esprimo convincimenti, ma, in realtà, svolgono una funzione precettiva, ossia contengono un comando vincolante per tutti i cittadini.
  • E’ generale, in quanto non si rivolge a singole persone, ma ad una serie indeterminata di persone. 
    E’ astratta, in quanto non riguarda fatti concreti, ma una serie ipotetica di fatti. 
    Il grado di generalità e astrattezza delle norme può essere più o meno elevato. Il livello più alto è raggiunto dalle norme che si rivolgono, indistintamente, a chiunque (ART.575 C.P, CHE STABILISCE CHE CHIUNQUE CAGIONI LA MORTE DI UN UOMO E’ PUNITO CON LA RECLUSIONE) o che si riferiscono a qualunque atto o fatto (es.2043 c.c.= DANNEGGIAMENTO ILLECITO). Si tratta di norme di diritto comune o generale. 
  • Al contrario, le norme di diritto speciale presentano un limitato grado di astrattezza e generalità. La generalità e l'astrattezza sono circoscritte entro una serie di soggetti. Es. si riferiscono a specifiche categorie professionali. 
  • La distinzione tra diritto pubblico e privato 
    Il primo regola i rapporti ai quali partecipa lo stato o altro ente pubblico. Permette di tutelare l’interesse generale della collettività. 
    Il secondo regola il rapporto tra privati e attiene alla protezione di interessi particolari relativi a due o più parti precise. 
    Nel caso dei rapporti in cui siano coinvolti lo stato o gli enti pubblici, non è detto che vengano sempre regolati dal diritto pubblico.  
  • Perciò, non esiste una contrapposizione assoluta tra il diritto privato e pubblico. 
    Il diritto pubblico si distingue da quello privato sulla base di una serie di presupposti
    1. regola rapporti tra stato o enti pubblici, dotati di sovranità
    2. regola solo i rapporti in cui siano coinvolti lo stato o gli enti pubblici
  • LE FUNZIONI DEL DIRITTO PRIVATO: 
    1. prevenire, regolare ed eliminare i conflitti tra individui
    2. orientare e conformare la società civile.
  • IL DIRITTO OGGETTIVO INDICA L’INSIEME DELLE NORME CHE PRESCRIVONO AGLI INDIVIDUI DETERMINATI COMPORTAMENTI. ES. DIRITTO DI PROPRIETA’ IN SENSO OGGETTIVO FA RIFERIMENTO ALLE NORME DEL CODICE CIVILE. 
  •  ALL’INTERNO DEL DIRITTO SOGGETTIVO si distingue TRA: 
    1. DIRITTO ASSOLUTO, OSSIA sono riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti gli altri. Alla pretesa di un determinato soggetto attivo corrisponde il dovere di una moltitudine di soggetti passivi. 
    2. DIRITTO RELATIVO, ossia è riconosciuto ad un soggetto nei confronti di una o piu’ persone determinate o determinabili. Alla serie di diritti relativi, appartengono i diritti di credito e i diritti di famiglia. 
    1. diritto disponibile, ossia quei diritti che possono essere trasferiti ad altri. Sono i diritti che prevedono un contenuto patrimoniale, solitamente, ossia suscettibile di valutazione economica, come nel caso di diritti reali. 
    2. diritto indisponibile, ovvero quei diritti inalienabili, come i diritti fondamentali es. diritto alla vita…
  • IL RAPPORTO GIURIDICO INDICA UNA RELAZIONE SOCIALE TRA DUE O PIU’ SOGGETTI RILEVANTE PER IL DIRITTO E DA ESSO REGOLATA. Es. Rapporto sentimentale dà luogo ad una conseguenza PATRIMONIALE, COME NEL CASO DEL DIVORZIO. ENTRO IL RAPPORTO GIURIDICO, OCCORRE DISTINGUERE TRA: 
    1. PARTE ATTIVA, NELL’INTERESSE DEL QUALE QUEL DOVERE E’ IMPOSTO. 
    2. PARTE PASSIVA, ALLA QUALE LA NORME IMPONGONO UN DOVERE. 
  • LA PARTE INDICA un centro di interessi, non necessariamente una persona fisica ed indica un soggetto coinvolto nel rapporto giuridico. 
    SE LA PARTE È PLURISOGGETTIVA, I LORO INTERESSI NON POSSONO ESSERE CONFLIGGENTI L'UNO CON L'ALTRO. ES. COMPROPRIETARI. 
    I SOGGETTI ESTRANEI AL RAPPORTO VENGONO DEFINITI TERZI. SULLA LORO SFERA GIURIDICA PUO’ INFLUIRE SOLO POSITIVAMENTE UN RAPPORTO GIURIDICO INTERCORRENTE FRA ALTRI.
  • SITUAZIONI GIURIDICHE PASSIVE:
    1. L’ OBBLIGO INDICA una posizione giuridica passiva, che prevede un comportamento di contenuto specifico, che risulti funzionalmente rivolto alla realizzazione di un interesse particolare, facente capo ad un determinato soggetto.
    2. IL DOVERE INDICA una situazione giuridica passiva di chi deve astenersi dal disturbare l'esercizio di un diritto assoluto da parte di chi ne è titolare.
    3. LA SOGGEZIONE RICORRE QUANDO UNA NORMA ESPONE UN SOGGETTO A SUBIRE PASSIVAMENTE LE CONSEGUENZE DI UN ATTO ALTRUI. LA SITUAZIONE ATTIVA CORRELATIVA ALLA SOGGEZIONE E’ IL POTERE.
  • L’ ONERE INDICA UN COMPORTAMENTO CHE UN SOGGETTO E’ LIBERO DI OSSERVARE O MENO, MA CHE DEVE OSSERVARE SE VUOLE REALIZZARE UN RISULTATO.
    La responsabilità è la situazione giuridica passiva di chi ha commesso un illecito e deve gravarsi delle sanzioni previste. 
  • ALTRE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE: 
    1. la potestà indica un potere proprio del soggetto, per la realizzazione di interessi altrui. es. potestà genitoriale sostituita con la responsabilità genitoriale. Non può essere confusa con i poteri derivati in forza dei quali un soggetto agisce nell’interesse altrui come nel caso del mandato o è abilitato ad agire nell’interesse altrui per provvedimento della pubblica autorità (in questo caso, il potere di provvedere all’interesse altrui prende il nome di ufficio) . 
    2. l’interesse.
    1. interesse legittimo:  è una situazione giuridica soggettiva di vantaggio, che permette ad un soggetto di richiedere una determinata condotta da parte dell'amministrazione.
    2. interesse diffuso: è un interesse riferibile ad una CATEGORIA INDEFINIBILE di soggetti e CHE È PRIVO DI UNO SPECIFICO TITOLARE.
    DEVE ESSERE CONCRETIZZATO IN UN CONTESTO SPECIFICO PER ESERCITARLO.  3. interesse collettivo: RIFERIBILE AD UNA CATEGORIA DI SOGGETTI INDIVIDUABILE A PRIORI. 
  • L'aspettativa si riferisce alla speranza o previsione di ottenere un determinato comportamento o risultato in conformità con le norme giuridiche. PUO’ ESSERE: 
    1. DI FATTO=POTRÀ EREDITARE DA MIA ZIA UN TERRENO. 
    2. DI DIRITTO=SE IO HO STIPULATO UN CONTRATTO DI LOCAZIONE PER AGOSTO 2024, NON GODO DELL'IMMOBILE FINO AD AGOSTO 2024 ED È TUTELATA DAL CONTRATTO LA DISPONIBILITÀ DEL BENE. 
    IV. LO STATUS: Posizione che un soggetto assume all’interno di un certo gruppo sociale, a cui l’ordinamento riconosce diritti, poteri e obblighi. es. status di socio
  • POSIZIONI ATTIVE: 1.IL DIRITTO soggettivo INDICA il potere di agire riconosciuto ad un soggetto, al fine di tutelare un proprio interesse, ritenuto meritevole di tutela dalle norme del diritto oggettivo.  2. IL diritto potestativo consente al titolare, mediante una manifestazione unilaterale di volontà, di incidere sulla sfera giuridica di un terzo, per la tutela del proprio interesse.
  • 3. LA FACOLTA’ indica un aspetto o manifestazione del diritto soggettivo.
  • Nelle concezione volontaristiche, il diritto viene ridotto tutto ad una autorità. 
    Nelle concezione organicistiche, il diritto viene visto come una spontanea organizzazione della società, che si dà un potere sovrano solo per reprimere comportamenti devianti. 
  • Gli oggetti del diritto privato:
    1. persone
    2. aggregazioni di persone, ossia famiglie ed enti. Questi ultimi possono essere a scopo di lucro o senza scopo di lucro. Gli enti sono soggetti di diritto, che si distinguono dai membri che li compongono.  
    3. beni
    1. atti e fatti giuridici
    2. l’autonomia privata, ossia il potere delle parti di regolare i propri interessi liberamente e di decidere della propria sfera giuridica, nel rispetto dei limiti e degli obblighi previsti dalla legge. 
    3. regole, certezze e tutele
    Infatti, il diritto privato tutela i diritti e gli interessi dei soggetti, conferisce certezza ai rapporti giuridicamente rilevanti. 
  • Nel caso dei rapporti in cui siano coinvolti lo stato o gli enti pubblici, non è detto che vengano sempre regolati dal diritto pubblico.  
    es. accordi di programma, che sono degli accordi stipulati tra enti pubblici e privati al fine di regolare e coordinare attività in certi ambiti. 
    Ad esempio, per evitare l'espropriazione di un proprio fondo, il privato può siglare un accordo di programma con l’ente locale, donando una quota del fondo di sua proprietà all’ente locale, che può destinarlo a spazio verde e viene rilasciato il permesso di costruire in un'altra quota del fondo.
  • In questo modo, l’ente locale non deve pagare l'indennizzo di esproprio e trae un profitto, mediante la donazione. In caso contrario, le norme di diritto pubblico stabilivano che il fondo doveva essere espropriato per il perseguimento di un interesse generale e lo stato avrebbe dovuto corrispondere un indennizzo. Negli accordi di programma, non vi è una pura SOGGEZIONE del diritto privato in quello pubblico. Si parla di governo per contratto, ossia vengono perseguiti OBIETTIVI DI GOVERNO DI RILEVANZA GENERALE MEDIANTE UN’ATTIVITA’ DI STAMPO CONTRATTUALISTICO. 
    1. IL diritto potestativo è una posizione giuridica attiva che consente al titolare, mediante una manifestazione unilaterale di volontà, di incidere sulla sfera giuridica di un terzo, senza che questo possa opporsi per la tutela del proprio interesse.  Il terzo quindi si trova in una posizione passiva di soggezione. AD ESEMPIO, IL DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRATTO DI LAVORO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO IN CERTE CONDIZIONI O IL DIRITTO DEL DIPENDENTE ALLE DIMISSIONI VOLONTARIE. 
    1. LA FACOLTA’ indica un aspetto o manifestazione del diritto soggettivo. es. il proprietario ha facoltà di recintare il proprio fondo. La correlativa posizione passiva è l’onere. 
    1. IL DIRITTO soggettivo INDICA il potere di UN SOGGETTO DI RICORRERE AL GIUDICE PER LA TUTELA DI UN PROPRIO INTERESSE, RICONOSCIUTO DAL DIRITTO OGGETTIVO COME MERITEVOLE DI TUTELA.
  • L’ESPROPRIAZIONE INDICA UN ISTITUTO DI DIRITTO PUBBLICO CHE PERMETTE ALLO STATO DI SPOGLIARE UN SOGGETTO DELLA PROPRIETA’ SU UNA COSA, PARZIALMENTE O TOTALEMENTE PER PERSEGUIRE UN INTERESSE GENERALE E DIETRO CORRESPONSIONE DI UN INDENNIZZO.
  • I FATTI giuridici SONO AVVENIMENTI naturali o umani, che producono un effetto rilevante per il diritto, ovvero permettono di modificare, estinguere o modificare una situazione giuridica precedente. Richiedono la sola capacità naturale, ossia di discernimento. Sono rilevanti solo se l’ordinamento attribuisce loro un effetto giuridico
  • I fatti giuridici si distinguono in : 
    1. avvenimenti naturali indipendenti dall’opera dell'uomo. ES. NASCITA, MORTE.
    2. i fatti umani, sono dipendenti dall’opera dell’uomo es. fatto illecito. L'effetto si produce se c'è la consapevolezza e la volontarietà del comportamento, indipendentemente dal fatto che ne abbia voluto o meno gli effetti. Infatti, il fatto illecito produce l’effetto di obbligare chi ha commesso l’atto o il fatto colposo a risarcire il danno, solo perché ha commesso un fatto doloso o colposo. 
  • I fatti umani sono di due tipi: 
    1. FATTI dovuti=pagamento di un debito, ossia nel caso in cui un soggetto è obbligato  a compierli
    2. Fatti discrezionali, ossia a seconda che il soggetto sia libero di compierli. 
    es. coltivare il fondo di sua proprietà