1. Se la filiazione nei confronti del padre è accertata o riconosciuta successivamente a quella della madre, il figlio può assumere il cognome del padre, aggiungendolo, anteponendolo o sostituendolo a quello della madre
2. Se il neonato è iscritto nei registri dello stato civile come figlio di ignoti, il cognome gli è dato dallo stesso ufficiale dello stato civile. Se viene riconosciuto successivamente, può mantenere il cognome attribuitogli dall'ufficiale dello stato civile, anteponendolo o sostituendolo al cognome del padre o al cognome di entrambi i genitori, in caso di riconoscimento non contestuale dei medesimi